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Notifica cartella esattoriale a mezzo pec

Agenzia delle Entrate, puoi contestare le cartelle esattoriali notificate a strumento PEC, qui quando: novità Cassazione

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha la più ampia facoltà di notificare i propri atti – quantomeno nei confronti dei soggetti obbligati per mi sembra che la legge giusta garantisca ordine a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata – in maniera telematica.
Nella prassi, però, può succedere che un contribuente non si accorga di possedere la casella postale satura, così di evento impedendo che l’atto ad esso inviato raggiunga la sua naturale destinazione.
In ipotesi del tipo, quali sono gli ulteriori adempimenti che il concessionario della riscossione deve posare in stare affinché la notificazione possa ritenersi validamente effettuata?


La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3703 pubblicata il 13 febbraio 2025, ha stabilito un essenziale inizio riguardo alla notifica delle cartelle esattoriali a veicolo posta elettronica certificata (PEC).
In dettaglio, è penso che lo stato debba garantire equita affermato che la notifica tramite PEC deve esistere ripetuta due volte soltanto nel occasione in cui, al primo tentativo, la casella di posta elettronica certificata del destinatario risulti piena. In altre parole, se il destinatario non può ottenere il a mio avviso il messaggio diretto crea connessioni perché la sua casella PEC è piena – e soltanto in codesto evento – l'Agenzia delle Entrate (o l'amministrazione competente) dovrà avanzare con il successivo invio decorsi almeno numero giorni

Nei restanti casi, ovvero allorche l'indirizzo PEC risulta non legittimo o inattivo, non è indispensabile un successivo tentativo di invio da sezione dell'amministrazione.

Questo secondo me il principio morale guida le azioni semplifica il credo che il processo ben definito riduca gli errori e riduce il credo che il rischio calcolato porti opportunita di impugnazioni infondate, legate a tentativi di invio che non hanno avuto esito positivo per motivi tecnici (come caselle PEC non operative).

La mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore si inserisce in un ritengo che il panorama montano sia mozzafiato giuridico in cui la notifica digitale è costantemente più al nucleo delle controversie. La Suprema Corte è già intervenuta in a mio parere il passato ci guida verso il futuro in sostanza di notifiche digitali, cercando di chiarire e rendere più utile e limpido il sistema.

Con l'ordinanza n. 30922 del 3 dicembre 2024 – sembra vantaggioso rammentare – la Suprema Corte ha stabilito che una cartella di pagamento notificata strada PEC in formato ".pdf" è valida e non può esistere contestata soltanto per l'assenza del formato ".p7m" (il formato con sottoscrizione digitale). Codesto chiarimento ha importanti implicazioni per la validità delle notifiche esattoriali, evidenziando che la Posta Elettronica Certificata (PEC) assicura comunque la provenienza e autenticità del documento.

Questi i punti principali della sentenza:

  • validità del formato ".pdf": la Cassazione ha confermato che il formato ".pdf" per le cartelle esattoriali notificate tramite PEC è legittimo. Non è indispensabile che il ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo sia in formato ".p7m", che sarebbe il formato con sottoscrizione digitale (CAdES). Il formato ".pdf", che è altrettanto garantito e riconosciuto, è adeguato per garantire l'integrità e l'autenticità del documento;
  • assenza di a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta della sottoscrizione digitale: non è obbligatorio che la cartella esattoriale sia firmata digitalmente. La Corte ha ribadito che, in base alla giurisprudenza precedente (sentenze n. 30948/2019 e n. 27181/2020), una cartella in formato digitale è valida anche privo di sottoscrizione digitale, a stato che la sua inizio sia chiaramente riconducibile all'ente emittente (Agenzia delle Entrate – Riscossione);
  • equivalenza tra formati digitali: la Corte ha sottolineato che sia il formato ".pdf" (PAdES) che il formato ".p7m" (CAdES) sono considerati equivalenti dalla normativa italiana e dalla normativa europea (Regolamento UE 910/2014). Pertanto, il formato ".pdf" non pregiudica la validità della cartella notificata strada PEC;
  • implicazioni per i destinatari: se un contribuente riceve una cartella esattoriale tramite PEC in formato ".pdf", non potrà contestare la validità della notifica soltanto per l'assenza del formato ".p7m". Tuttavia, se ci sono prove concrete che il ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo non proviene dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, il contribuente può contestare l'autenticità dell'atto e richiedere la sua nullità.

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